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Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

La legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esso è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo. Successivamente la legge 81 2008 è stata integrata dalle disposizioni riportate dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, entrato in vigore il 20 di quello stesso mese e anno.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedurale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.

Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:

  • diritto all’informazione
  • diritto alla formazione
  • dritto alla partecipazione
  • diritto al controllo

Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda).

Grazie ad essi, infatti, il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati nell’azienda o nel territorio di riferimento, alle fasi, legislativamente previste, attraverso le quali si esplica il dovere di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale, cui è sottoposto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087.

La figura, introdotta ufficialmente con il D.Lgs. 626/1994 – e in ogni caso in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970 ) e con la prassi tratteggiatasi nel tempo – ha ricevuto ulteriore definizione tramite il D.Lgs. 81/2008 (cd. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), parzialmente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Tale normativa, nel tentativo di riordinare la materia relativa alla sicurezza sul lavoro, ha rafforzato il cd. modello partecipativo già delineato dalla legislazione previgente, agendo sostanzialmente in due direzioni: per un verso, ha ampliato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza introducendo, al fianco del rappresentante aziendale, anche i rappresentanti territoriali e quelli di sito produttivo. Per altro verso, ne ha specificato e reso più pregnanti i poteri di intervento, caratterizzando l’aspetto pubblicistico della figura in esame. Inoltre ogni lavoratore ha diritto all'accesso al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) del proprio luogo di lavoro.

Per maggiori informazioni o eventuali segnalazioni rivolgersi al RLS d'istituto, prof. Amilcare Corradetti - @ a.corradetti@domir.it

Normativa di riferimento:

  • Codice civile, art. 2087
  • Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 9
  • D.Lgs. 626/1994, artt. 18 e 19
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 47-50

Testo Unico Sicurezza (decreto legislativo 81/2008)