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Test di lingua italiana - Livello A2

Il test, che si svolge mensilmente presso questo Istituto, ha lo scopo di individuare il livello di conoscenza della lingua italiana dello straniero che intende richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come previsto dal Decreto del 4 giugno 2010 del Ministero dell’Interno.
Chi deve sostenere il test?

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni, già titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità e che abbia compiuto i 14 anni di età.

Da quando è obbligatorio sostenere il test?

È necessario sostenere il test di lingua italiana a partire dal 9 dicembre 2010.

Come ci si iscrive al test?

Lo straniero presenta al Commissariato del Governo di Trento la richiesta di partecipazione al test accedendo via web all'indirizzo www.interno.it 

Il Commissariato del Governo convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare

Lo straniero si deve presentare presso il luogo indicato nella convocazione portando con sé la convocazione e un documento di riconoscimento.

Come è strutturato il test?

  • Il test è strutturato sulla comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso frequente (secondo il livello AZ del QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue)
  • il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti uniformemente su tutto il territorio nazionale
  • per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

Come conoscere l’esito del test?

II risultato del test è inserito dalla Prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Lo straniero può verificare l'esito del test accedendo via web all'indirizzo www.interno.it e consultare il risultato conseguito.

In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un'altra richiesta per sostenere di nuovo il test

A fronte del superamento del test non viene rilasciato alcun attestato.

E se lo straniero è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana?

L'articolo 4 del Decreto del 4 giugno 2010 individua i casi in cui non è necessario effettuare il test della lingua italiana e per i quali lo straniero dovrà presentare adeguata documentazione a supporto nella richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Non deve sostenere il test lo straniero in possesso di:

  • attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 dei QCER
  • titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati) .
  • attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo Unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del Testo Unico ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e), q)

Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap dovrà allegare, alla documentazione richiesta, la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica .

Se l'esito del test è positivo o se lo straniero attesta che è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, lo straniero può presentare la domanda e la Questura, verificati tutti gli altri requisiti richiesti, rilascia il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per inoltrare la domanda e consultare l’esito del test vistia il sito www.interno.it