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Riferimenti normativi

AMBITO NAZIONALE

L’alternanza scuola lavoro entra nel sistema educativo italiano con la legge 28 marzo 2003, n.53, che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.”

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati con i dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, nelle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle “Indicazioni nazionali” dei percorsi liceali.
In particolare, le Direttive n. 4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sottolineano che “con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”.

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 , “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (la cosidetta Buona Scuola”), con riferimento ai commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, ha potenziato l'offerta formativa in alternanza scuola-lavoro ed in particolare ha:

  • inserito in modo organico la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
  • stabilito un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza scuola-lavoro, a partire dal terzo anno dell’anno scolastico 2015/16, per una durata complessiva di almeno

-        400 ore nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali

-        200 ore nell’ultimo triennio dei licei

Tali esperienze devono essere inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e si possono realizzare anche durante la sospensione dell'attività didattica ed in estate, all’estero e con la modalità dell’impresa formativa simulata;

  • ampliato la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per l'istruzione secondaria di secondo grado l'obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro fa sì che questa si innestai nel curricolo scolastico e diventi parte integrante e strutturale della formazione, con l’obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assumendo un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola.

In altri termini, dall’anno scolastico 2015/16, l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione delle competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio avviene in modo strutturale anche attraverso la metodologia dell'alternanza.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla guida operativa per la scuola relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro predisposta dal MIUR (disponibile in allegato).

 

AMBITO PROVINCIALE

Da tempo anche nella Provincia Autonoma di Trento si valorizza l'alternanza scuola-lavoro, prevista nella Legge Provinciale sulla Scuola , n.5 del 7 agosto 2006 (art. 65), e già a regime nei piani di studio provinciali dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

L’atto di indirizzo stralcio per lo sviluppo della filiera scuola- formazione-lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 858 del 30 maggio 2014 (disponibile in allegato), ha previsto inoltre che le istituzioni scolastiche e formative sviluppino e promuovano ulteriormente le misure di transizione al lavoro quali stage, tirocini curricolari ed extra-curricolari anche in periodi estivi, periodi di alternanza, corsi specialistici di accompagnamento ai tirocini, con il compito di:

  • contribuire alla piena valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali;
  • fornire conoscenze e abilità per la costruzione di competenze effettive sul piano personale, di cittadinanza e professionale;
  • raccordare in modo organico e sistematico la scuola e la formazione con i contesti lavorativi di riferimento, in particolare per garantire una maggiore correlazione tra l'offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

L’alternanza scuola-lavoro ed il forte raccordo fra mondo della scuola e mondo delle professioni rientra anche fra le priorità per il sistema educativo provinciale per la XV legislatura, così come esplicitato negli Indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative (Delibera della Giunta Provinciale n. 1907 del 2.11.2015 - disponibile in allegato).

Fra gli obiettivi prioritari viene individuata infatti anche la necessità di “Rafforzare il ruolo delle scuole nell’attività di placement e nell’orientamento in uscita dal secondo ciclo, così da accompagnare sia le transizioni scuola-lavoro, sia le transizioni scuola-università”.

Questo si traduce, in particolare, nella necessità, per tutte le istituzioni scolastiche, di

  • fornire ai ragazzi quelle competenze trasversali e comportamentali promuovendo esperienze di alternanza rivolti a tutti i ragazzi dei trienni (liceali e tecnici). Questa alternanza può essere sia di tipo curriculare, sia di tipo estivo e può prevedere anche periodi all’estero;
  • introdurre forme di maggiore flessibilità nell’organizzazione della didattica al fine di permettere un modello formativo duale/in alternanza in cui le esperienze in azienda siano parte strutturale del curriculo di studi.

Conseguentemente al processo di riforma sopra descritto, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016 (disponibile in allegato), vengono fornite indicazioni per l’attivazione dei percorsi di alternanza in Provincia di Trento, in coerenza con la normativa nazionale, e per l’attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado.

Ai tirocini curriculari obbligatori si affiancano i tirocini estivi (Deliberazione della Giunta Provinciale n.736 del 19 maggio 2014 - disponibile in allegato), esperienze aggiuntive e facoltative di alternanza da realizzarsi esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell’attività didattica, rivolte agli studenti iscritti ai percorsi del secondo ciclo a partire dal primo anno e, per gli studenti dell’ultimo triennio dell’istruzione secondaria di secondo grado, a coloro che avranno già assolto gli obblighi inerenti i tirocini curriculari.

La legge provinciale del 20 giugno 2016, n. 10, di modifica della legge provinciale sulla scuola, ha ulteriormente specificato quanto già previsto in precedenza per l’alternanza scuola-lavoro rispetto a modi, tempi, condizioni e attività di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza, per l’inserimento degli studenti nei diversi ambienti operativi e lavorativi.

La legge provinciale ha introdotto anche elementi distintivi rispetto alla norma nazionale perché in Trentino:

-        è possibile riconoscere come alternanza scuola-lavoro anche il lavoro retribuito e le esperienze di volontariato, nella misura definita dall’istituzione scolastica, secondo quanto stabilito dalla Giunta Provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio Provinciale (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017 - disponibile in allegato);

-        è prevista una quota minima da dedicare alle attività di alternanza da svolgersi al di fuori dell’Istituto scolastico, consistente in almeno il 50% del monte orario complessivo dedicato all’alternanza scuola-lavoro, valorizzando così ulteriormente l’esperienza concreta nel contesto lavorativo. Questa quota può essere diversamente disposta dalla Giunta Provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio Provinciale.

Sono inoltre state regolamentato le attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti sportivi, anche mediante un accordo quadro con il CONI, le federazioni e le associazioni sportive del territorio (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2298 del 16 dicembre 2016 - disponibile in allegato).

In quanto parte integrante del percorso scolastico e requisito fondamentale per l’ammissione all’esame di Stato, l’alternanza scuola lavoro è oggetto di specifica valutazione. Fondamentale da questo punto di vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 1750 del 27 ottobre 2017 (disponibile in allegato), che integra la delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 ed approva delle Linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro.

L’iter normativo si conclude in provincia di Trento con l’approvazione, con delibera della Giunta Provinciale n. 208 del 16 febbraio 2018 della Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 65 della Legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006 (disponibile in allegato).

 

Per ulteriori approfondimenti consultare la brochure “L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN TRENTINO” allegata